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I presupposti dell’accesso civico generalizzato

L?accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse, concreto e attuale in relazione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazioni. E? stato precisato che con l?accesso civico generalizzato il legislatore ha inteso superare il divieto di controllo generalizzato sull?attività delle pubbliche amministrazioni, su cui è incentrata la disciplina dell?accesso di cui agli artt. 23 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, così che l?interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, ferme restando le eventuali contrarie ragioni di interesse pubblico o privato di cui alle eccezioni espressamente stabilite dalla legge a presidio di determinati interessi ritenuti di particolare rilevanza per l?ordinamento giuridico.

Consiglio di Stato 2/2/2024 n. 1117


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