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Accertamento fuori servizio

La violazione ex art. 126-bis comma 2 c.d.s. si puņ dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l?organo di polizia č tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua. Corte di Cassazione Civile sez. II 1/2/2024 n. 3022

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