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Violazione della normativa antisismica

La Corte di Cassazione pronunciandosi nuovamente in materia di violazione della normativa antisismica, pur evidenziando che sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine al momento consumativo del reato, contrasto inizialmente composto secondo cui i reati consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei, quello consistente nell'esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente; tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta, ha invece affermato, sulla base della natura dell?interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, la natura permanente del reato di cui all?art. 95, d.P.R. 380/2001, anche per le condotte previste dagli artt. 93 e 94, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Pertanto, il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche. In sintesi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Corte di Cassazione Penale sez. III 16/10/2023 n. 41872  

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