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Commercio di prodotti con segni falsi
Ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi, è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o no registrato - Corte di Cassazione, sez. II penale, 8/10/2015, n. 40394 Corte di Cassazione penale, 8/10/2015

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