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Organizzazione servizio di turno
È possibile organizzare un servizio in turno dal lunedì al sabato solo per i giorni feriali, considerando le eventuali giornate festive infrasettimanali ricadenti nel turno come non lavorative? Può essere ricondotto alle “particolari esigenze di servizio”, (art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000), il servizio svolto quasi tutte le giornate di riposo ricadenti di domenica? Orientamento applicativo ARAN, 6/11/2015
Relativamente alle particolari problematiche esposte, l’avviso della scrivente Agenzia può così riassumersi:
a) ove, in relazione all’orario di servizio adottato, il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o 7, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata, come sopra evidenziato), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio. Nel caso in esame, invece, viene prospettata una forma di organizzazione dei tempi di lavoro atipica in quanto, da un lato, come sembra evincersi dalla vostra nota, l’orario di servizio (con obbligo quindi anche di prestazione lavorativa) risulta articolato su sei giorni (dal lunedì a sabato); dall’altro, invece, si afferma che, per una scelta autonoma del datore di lavoro pubblico, in deroga a quanto sopra detto, nella giornata festiva infrasettimanale, viene esclusa l’organizzazione del lavoro per turni (e, quindi, la prestazione di lavoro del personale interessato). In proposito si evidenzia che la scelta di escludere dalla organizzazione per turni le giornate festive infrasettimanali non è in alcun modo imposta, prevista o comunque consentita dalla disciplina contrattuale. Infatti, come sopra detto, nel caso di turno la festività infrasettimanale è un’ordinaria giornata lavorativa. Proprio in considerazione di tale atipicità, non pienamente coerente con la disciplina contrattuale, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire;
b) l’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, prende in considerazione il personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale (e quindi al di là dell’orario di lavoro settimanale di 36 ore) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica). Proprio in considerazione dei contenuti della clausola contrattuale, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia e degli interpelli del Ministero del Lavoro, ad avviso della scrivente Agenzia, il lavoro nel giorno di riposo settimanale, dopo sei giorni lavorativi, non può essere considerata una modalità ordinaria e costante di programmazione e determinazione dei tempi di lavoro del personale, oggetto cioè di normale programmazione periodica, ma deve rivestire sempre e solo carattere di eccezionalità e temporaneità. Inoltre, fermo restando tali presupposti, il datore di lavoro, al verificarsi delle fattispecie, dovrebbe comunque procedere sempre ad una rotazione degli addetti.
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