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Pavimentazione area allo stato naturale costituisce trasformazione in via permanente del suolo

Secondo quanto disposto dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380-2001 sono da intendersi quali «interventi di nuova costruzione» quelli che comportano «la trasformazione in via permanente di suolo inedificato». La pavimentazione di un'area allo stato naturale non può in alcun modo configurarsi come intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), consolidamento statico o restauro conservativo, trattandosi di opera edilizia nuova, e non già di intervento trasformativo di manufatto già esistente. Sul punto, è pacifico l?orientamento del Consiglio di Stato che con sentenza n. 837 del 25 gennaio 2023 ha ribadito che la pavimentazione di un'area allo stato naturale non può in alcun modo configurarsi come intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), consolidamento statico o restauro conservativo, trattandosi di opera edilizia nuova, e non già di intervento trasformativo di manufatto già esistente .

di Gabriele Mighela


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