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Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla nuova definizione agevolata

La ?Legge di Bilancio 2023? (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025?, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione. La disposizione normativa prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all?Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo ?Stralcio? dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all?Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Definizione agevolata  L?articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all?Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l?inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all?Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell?importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la ?Definizione? si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È possibile pagare gli importi: Il pagamento rateizzato prevede l?applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a: Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec). "Stralcio" dei debiti fino a mille euro  L?articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l?annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all?Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L?importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo ?Stralcio? (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l?annullamento automatico  previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all?Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Per approfondimenti consulta la sezione dedicata agli Enti creditori. Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell?effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell?ambito applicativo dello ?stralcio? compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si precisa, infine, che la misura relativa allo ?Stralcio? fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all?Agente della riscossione:

PER APPROFONDIRE

  Fonte: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

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