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Ordinanze sindacali: Illegittimo divieto di ingresso agli animali nelle spiagge libere
Il TAR Calabria Sez. II, con sentenza n. 1430 del 1 agosto 2022 ha stabilito che, in materia di ordinanze sindacali la scelta di vietare l'ingresso agli animali nelle spiagge libere e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori, sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell?incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell?igiene pubblica l?obbligo di portare con se, unitamente all'animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l?immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell?incolumità pubblica, l?obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità, regole idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini; ciò in violazione del principio di proporzionalità, di matrice eurounitaria e immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall'art. 1 L. n. 241/1990, il quale impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici; Il Tar ha ritenuto inoltre irragionevole e sproporzionata la disposizione nella parte in cui rimetteva alla libera valutazione dei titolari di stabilimenti balneari la scelta di permettere o meno l?accesso agli animali domestici di proprietà, consentendo pertanto agli stessi titolari l?eventuale imposizione del divieto in assenza di indicazioni circa l'interesse pubblico concretamente perseguito, risultando, di contro, adeguatamente tutelato l?ingresso degli stessi animali per mezzo delle prescrizioni presenti nella medesima disposizione e riguardanti sia i concessionari sia i proprietari di animali domestici. di Gabriele Mighelawww.polnews.it