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Patente di guida
Viene inviata con circolare MIT 18 gennaio 2016, prot. n. 938 un ordinanza del Tribunale di Como in materia di interpretazione dell' art. 219, comma 3-ter, del c.d.s. Si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
18 gennaio 2016
Prot. n. 938
Oggetto: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. Ordinanza n. 4709/2015 del 02.09.2015 del Tribunale di Como
Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell’art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile.
Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell’Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.
Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell’Interno.
Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell’articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna. Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc. ) non consentite.
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