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Guida alterata (art. 187 c.d.s.)
Imputata per guida in stato di alterazione fisica e psichica indotto da uso di stupefacenti (art. 187 cds), ricorre in Cassazione adducendo che l’esame clinico non consentirebbe di stabilire se l’assunzione è avvenuta nei giorni precedenti o immediatamente prima di mettersi al volante dell’auto.
La Corte Suprema, con sentenza del 27 gennaio 2016, n. 3623, considera fondato il motivo del ricorso e ritiene che il reato descritto dall’art. 187 c.d.s. non riguardi chi guida dopo aver assunto droghe, ma chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Quindi, per affermare la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, prima della guida, abbia assunto stupefacenti, ma che guidava nel sopraddetto stato di alterazione causato dall’assunzione di stupefacenti.
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