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Falsificazione del contrassegno assicurativo
La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo mediante esibizione sull’autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Ma se il reato di falso in scrittura privata è stato depenalizzato, che reato si configura?
Il recentissimo intervento di depenalizzazione ha privato di rilevanza penale il falso in scrittura privata, trasformandolo in illecito civile. Il decreto legislativo n. 7 del 2016, infatti, ha cancellato la norma che puniva il falso in scrittura privata e quella che ne reprimeva l’uso. Una volta esclusa in casi del genere la possibilità di configurare la ricettazione, la condotta di falsificazione e uso del contrassegno assicurativo sarà, di fatto, totalmente impunita e impunibile. Tanto è vero che nel caso di specie, "la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto ricondotto all’ipotesi del delitto di ricettazione non sussiste".
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Eventi e formazione
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