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Notifica nulla se effettuata al vecchio indirizzo
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 13.4.2016, afferma che per la correttezza della notifica ciò che conta è la residenza indicata all’anagrafe. Il cambio di residenza registrato all’anagrafe salva l’automobilista.

Il fatto che il pubblico registro automobilistico (PRA) non sia aggiornato non esonera, infatti, la pubblica amministrazione dal verificare i dati anagrafici del destinatario ai fini della regolarità della notifica della contravvenzione.

Vedi il testo della sentenza


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