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Cartello stradale senza indicazione sul retro: sanzione valida
L'eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l'illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione. Corte di Cassazione, 19 aprile 2016
Conseguentemente, detta omissione, non comporta l'illegittimitŕ del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.
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