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Distacco agenti di Polizia Locale in Procura
Circolare in materia di applicazione di personale alle sezioni di P.G. ai sensi dellÂ’art. 5, comma 2, D. Lgs. 271/1989

Il Ministero della Giustizia ha diramato una circolare che affronta la questione economico-finanziaria connessa all’applicazione di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (diversi da quelli appartenenti ai corpi di polizia dello stato) presso l’ufficio di Polizia Giudiziaria delle Procure della Repubblica. In questo senso il ministero differenzia la c.d. “applicazione” che ricorre solamente nel caso di “particolari esigenze di specializzazione dell’attività della polizia giudiziaria” ed il mero “distacco funzionale” di personale dall’amministrazione locale verso la Procura, che ricorre quando l’ente di provenienza reputa conveniente non ripartire fra tutti i propri dipendenti l’attività di collaborazione istituzionale con l’autorità giudiziaria, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento, a tempo pieno, di tali funzioni. L’indirizzo ministeriale è quello di preferire, per ragioni eminentemente connesse al contenimento della spesa pubblica, la seconda forma di collaborazione istituzionale, la quale prevede il mantenimento dell’onere retributivo in capo all’amministrazione locale di appartenenza dell’agente od ufficiale di P.G. e deve essere regolata da appositi accordi stipulati, di volta in volta, tra l’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato e la singola Procura della Repubblica.

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