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Eccesso di velocità: la comunicazione ex art.126bis è autonoma
La proposizione del ricorso contro il verbale di accertamento ex art.142 non sospende l'obbligo di comunicare i dati del conducente

L'impugnazione del verbale di accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S. non sospende l'efficacia del provvedimento con il quale l'organo di polizia stradale intima al proprietario del veicolo e all'obbligato in solido, di comunicare i dati del conducente al momento della commissione della violazione, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente di guida. Il giudice di merito infatti riprende l'orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione, la quale sostiene che "il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; né è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito”.

Leggi la sentenza del giudice di pace di Catania


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