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Rimozione dei veicoli: importante decisione della Corte Suprema
Anche su area privata aperta al pubblico solo gli organi di polizia stradale possono e devono procedere alla rimozione

IL CASO
Un’azienda sanitaria regionale affida in concessione ad una società privata l’attività di rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto nell’area privata, ma aperta al pubblico, di un ospedale cittadino. I concessionario si comporta come un organo di polizia stradale: rimuove i veicoli oppure li blocca con l’applicazione delle c.d. ganasce e rifiuta la loro restituzione al legittimo proprietario se non viene prima saldata la fattura. Il tutto avviene in totale autonomia senza intervento di alcun organo di polizia stradale e quindi diversi automobilisti denunciano la società privata e i dirigenti dell’ASL per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.

LA DECISIONE
Dopo essere stati assolti in primo e secondo grado, su ricorso del procuratore generale della repubblica e delle parti civile, il caso approda in Cassazione. La Suprema Corte da ragione ai ricorrenti, specificando diverse importanti questioni:
- Nei luoghi privati aperti al pubblico l'applicazione delle "sanzioni accessorie presuppone un accertamento amministrativo dell'infrazione che non può essere eseguita da organi non dotati di poteri di polizia;
- Anche se effettuata nei termini di legge, la facoltà di rimuovere o far rimuovere i veicoli da parte dell’ASL non implica anche il diritto di ritenzione fino al pagamento delle relative spese;
- Il blocco dei veicoli con le c.d. ganasce è sempre illegittimo e la pretesa del pagamento di una somma per la liberazione del veicolo dalle ganasce che può risolversi in un profitto ingiusto.

Leggi la sentenza

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