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Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
Condizione di proponibilità (codice delle assicurazioni private) e condizione di procedibilità (negoziazione assistita) sono un inutile doppione?
Il giudice di pace di Vietri di Potenza solleva questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 3, comma 1, del d.l. 12 132/2014 che ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’obbligo della «negoziazione assistita», quale «condizione di procedibilità della domanda giudiziale» per le cause in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. A parere del giudice a quo, infatti, la norma in oggetto costituisce un inutile doppione di quella contenuta negli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private, che già prevedeva, come condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, il previo esperimento di una richiesta stragiudiziale rivolta alla compagnia assicurativa da parte del danneggiato. Per la Consulta tuttavia non si tratta di un inutile doppione avente come solo fine quello di rinviare sine die l'inizio del contenzioso. Al contrario, tali istituti assolvono a funzioni diverse e complementari.
Da un lato infatti il procedimento di messa in mora previsto dal codice delle assicurazioni private è finalizzato alla presentazione di una circostanziata richiesta risarcitoria, la cui ratio è quella di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore «Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum».
Al contrario invece la negoziazione assistita si pone in una fase successiva (ed eventuale, potendosi il procedimento chiudere bonariamente già durante la prima fase stragiudiziale), che presuppone che (nel contesto della procedura di messa in mora) l'offerta risarcitoria non sia stata
ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero che non sia stata
neppure formulata dall'assicuratore. Per i giudici costituzionali quindi, anche se non vi è stato accordo riguardo la prima proposta risarcitoria effettuata dal danneggiato nei confronti della Compagnia, ciò non significa che la vicenda debba andare subito a processo, potendo benissimo risolversi nell’ambito della “negoziazione assistita” con evidente vantaggio non solo per le parti (minori tempi di attesa e costi inferiori), ma anche per lo stesso sistema di amministrazione della giustizia.
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