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Festivi, disparità di trattamento tra sanità e funzioni locali

Vincenzo Giannotti ? Italia Oggi ? In collaborazione con Mimesi s.r.l. Il riposo compensativo, ovvero il pagamento delle ore di straordinario, rese dal personale in turnazione nella giornata festiva infrasettimanale, non trova nel contratto delle funzioni locali uguale trattamento tra enti del servizio sanitario ed enti locali. A stabilire questa differenza è la Cassazione (ordinanza n. 1505/2021) che ha certifi cato da un lato, la permanenza, nel nuovo contratto funzioni locali del 21 maggio 2018, del pagamento dello straordinario o dell'equivalente riposo compensativo al personale sanitario in turnazione e, dall'altro lato, la vigenza della norma restrittiva prevista per il personale degli enti locali remunerati solo con la maggiorazione della turnazione festiva. Nella ricostruzione dell'istituto del lavoro prestato dal personale turnista nelle giornate festive infrasettimanali, i giudici di Piazza Cavour hanno citato le precedenti disposizioni legislative poi confl uite nel contratto del personale sanitario. Infatti, il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore, dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva». In merito, invece, all'orientamento espresso dalla Cassazione per il personale degli enti locali, ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'interpretazione dell'art. 22 Ccnl 14/9/2000 del personale degli enti locali e ciò perché, in quel caso, la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività. La contrattazione ha previsto, infatti, per gli enti locali che «al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro». Inoltre, a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'Aran il 24/9/2011, ribadito il 16/7/2019, in relazione alla disciplina dettata dal Ccnl 21/5/2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali fi rmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49, dlgs n. 165/2001).

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