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Assorbimento personale provinciale: quali deroghe per le funzioni di polizia?
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, risponde al quesito di un comune
Un comune si interroga circa la possibilità di poter assumere alla possibilità di procedere all’assunzione di una risorsa nell’area vigilanza urbana attraverso l’istituto di cui all’articolo 1 comma 557 della legge 311/2004 che recita “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza” alla luce delle limitazioni introdotte con il comma 6 dell’art 5 d.l. 78/2015 il quale sancisce che “… fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”.
La Corte risponde specificando che il divieto di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale (art. 5 comma 6 d.l. 78/2015) comporta il blocco non solo per l’assunzione di personale in mobilità in entrata, ma anche per l’utilizzo di personale in comando, nonché il divieto di ricorso a convenzioni o protocolli d’intesa per la gestione associata di servizi e funzioni che si pongano in contrasto sostanziale con il divieto di reclutamento. L’unica deroga ammessa è quella espressamente prevista dalla citata norma, ovvero le assunzioni stagionali di vigili urbani per una durata non superiore a 5 mesi, non prorogabile né rinnovabile.
Leggi la delibera della Corte dei Conti
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