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Comportamento in caso di incidente: quando si tratta di fuga?
Per la Cassazione una sosta appena momentanea, senza consentire la propria identificazione, integra il reato di cui all'art. 189 CdS

IL CASO

Un automobilista dopo aver investito un ciclista, scende dal veicolo imprecando contro quest'ultimo per avergli tagliato la strada poi sale nuovamente sul mezzo e si allontana dal luogo del sinistro. Denunciato per il reato previsto ex art. 189, comma 6, CdS (Chiunque ... in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni), l'automobilista si discolpa sostenendo di essersi effettivamente fermato, di aver chiesto alla persona investita come si sentisse e di aver poi deciso di proseguire la marcia.

 

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha ritenuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli in quanto la condotta di colui il quale – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza consentire la propria identificazione, ne’ quella del veicolo investitore, integra il reato di fuga, e ciò in quanto, poiché tale è la finalità della norma incriminatrice in oggetto, la fermata sul posto deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini suddetti.

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