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Ondata di modifiche alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (Parte II)

Comunicazione di avvio del procedimento. Quanto visto poco sopra, trova riscontro nelle modifiche apportate all?articolo 8, comma 2, così novellato: ?Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l?amministrazione competente; b) l?oggetto del procedimento promosso; c) l?ufficio, il domicilio digitale dell?amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all?articolo 64-bis(3) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all?articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l?ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) ?.

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