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Attività commerciale sospesa per violazione regolamento di Polizia comunale
Il TAR Lazio, con sentenza 05/09/2016, n. 9530 respinge il ricorso relativo alla sospensione dell’attività commerciale per la violazione delle norme di polizia urbana.

Per i giudici è palese la violazione del divieto, previsto dal regolamento di polizia urbana comunale, di vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorché non si verifichi l’occupazione di suolo stradale.
Irrilevante, quindi, il fatto che l’esposizione della merce sia stata posta in essere su suolo privato: dai verbali risulta che la cassette di frutta e verdura venivano esposte chiaramente a fini di vendita e pertanto alla vista del pubblico, il quale era evidentemente autorizzato ad entrare nell’area di pertinenza condominiale.
Pertanto: le attività commerciali non possono esporre la merce su suolo privato antistante al negozio se non è previsto dal Regolamento Comunale.
Leggi il testo della Sentenza TAR Lazio n. 05/09/2016, n. 9530
 


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