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Attività di cartomanzia lecita
Non è vietata, ai sensi dell?art. 121 T.U.L.P.S., l?attività di cartomanzia che non sia esercitata con modalità truffaldine o comunque idonee ad abusare della credulità popolare. Finché la prestazione cartomantica viene offerta nella sua reale essenza ed il corrispettivo pattuito conserva un ragionevole equilibrio con la stessa, non è dato discutere di ?speculatività? dell?attività del soggetto erogatore; laddove, invece, alla stessa vengano attribuite proprietà prodigiose o taumaturgiche e, facendo leva su di esse, sia richiesto un corrispettivo sproporzionato rispetto alla sua valenza meramente ?consolatoria?, potrà dirsi integrata l?ipotesi (vietata) della ?ciarlataneria?.www.polnews.it