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Esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia: modalità

L?articolo 103, comma 1, vigente da gennaio 2020 dopo le ultime modifiche che si coordinano con l?avvio del rilascio del documento unico (D.lgs. 98/2017), dispone che << Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo (quindi non intestatario. Secondo le indicazioni dell?ACI può trattarsi, ad esempio dell?erede o del proprietario non ancora intestatario al PRA. In quest?ultimo caso, l?avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale: atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all?asta, accettazione di eredità ecc., redatto nelle forme prescritte dalla legge) chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99. >>

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