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Trasporto rifiuti pericolosi: nessuna attenuante per chi non ha autorizzazione
Nel caso di un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi carente di autorizzazione o iscrizione non è ammessa l'attenuante all'applicazione della pena prevista

La Corte di Cassazione conferma le precedenti decisioni della Corte di appello di Palermo e del Tribunale di Trapani che avevano condannato il ricorrente ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera d2, legge 210/2008, perché poneva in essere un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 
A fronte della richiesta del ricorrente di vedere applicata la lettera f, anziché la d, dell'art. 6, comma 1, del d. I. 6 novembre 2008, n. 172, perché egli non aveva i requisiti per l'iscrizione, beneficiando di conseguenza di un'attenuante, la Suprema Corte rileva invece che l'assenza di autorizzazione è punita dalla lettera d) (per mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte), mentre l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o l'averla ottenuta senza i requisiti, dalla lettera f), con pena ridotta della metà: "Con riferimento alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali, l'art. 6 della l. n. 210/2008, di carattere temporaneo ed eccezionale, deve essere disciplinato dall'art. 2, co. 5, c.p.. Inoltre, la carenza dei requisiti per l'autorizzazione relativa ad un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti è sanzionata dalla lett. d) dell'art. 6 della l. n. 210/2008 nell'ipotesi in cui l'autorizzazione manchi del tutto; diversamente, ove ci siano l'autorizzazione, l'iscrizione o le comunicazioni prescritte, ma deficitino i requisiti per ottenerle, deve essere applicata l'attenuante di cui alla lettera f)".
Infatti, come spiegano i giudici della Corte, "la norma non può leggersi per una pena minore per chi non ha i requisiti e l'autorizzazione, come un premio all'assenza dei requisiti e dell'autorizzazione, punendo con pena maggiore chi ha i requisiti e con pena minore, della metà, chi non li possiede unitamente all'autorizzazione; quindi, l'attenuante si deve applicare solo a chi ha l'autorizzazione, ma non aveva i requisiti per ottenerla".
Leggi la sentenza Corte di Cassazione 29.09.2016 n.40654


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