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Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione

La Direzione generale territoriale del Nord-Ovest comunica quanto segue: Con riferimento all?art. 247-bis, comma 1, del d.P.R. n° 495/1992, dal 3 novembre 2014, è previsto l?obbligo dell?aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di un tagliando, ogni qual volta vi sia una variazione delle generalità della persona fisica. I documenti da allegare al mod. 2119 per richiedere il tagliando di variazione delle generalità, sono: - dichiarazione sostitutiva riportante i dati di variazione della generalità con indicazione del provvedimento che vi ha dato luogo e fotocopia dello stesso; - originale e fotocopia carta d'identità, codice fiscale e, nel caso di cittadini extra-cee, permesso di soggiorno già aggiornati; - versamenti : Attestazione del versamento di ? 10,20 sul c/c 9001;I bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi Attestazione del versamento di ? 16 sul c/c 4028; Soggetti legittimati alla presentazione della domanda: Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità; Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. Studio di Consulenza Automobilistica. Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

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