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Sicurezza nei cantieri stradali

Il  titolare della posizione di garanzia ha l'obbligo di garantire la sicurezza del  luogo di lavoro non solo per i lavoratori subordinati o per i soggetti equiparati a questi ultimi ma altresì per tutti coloro che possano comunque  trovarsi nell'area del cantiere. Soggetto beneficiario della tutela è infatti anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori sicché dell'infortunio che sia occorso a quest'ultimo risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri  nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata. Pertanto è  irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non dipendente dell'azienda operante nel cantiere o comunque in rapporti di lavoro con quest'ultima. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 15/4/2020 n. 12180)

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