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Esercizio dell’attività di acconciatore fuori dai locali dell’impresa
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 17/10/2016, ha espresso parere in merito all’esercizio dell’attività di acconciatore fuori dai locali dell’impresa (nello specifico, nel caso di attività saltuaria presso una casa di riposo).

Il Ministero nella Nota in oggetto conferma che, fermo restando il divieto di svolgimento dell’attività professionale "in forma ambulante o di posteggio", come sancito dal comma 4 della Legge 174/2005 che ha introdotto la disciplina dell’attività professionale degli acconciatori, la disciplina richiamata non risulta ostativa rispetto all’ipotesi di resa dei servizi da parte dell’acconciatore presso i locali di una casa di riposo. Infatti la norma prevede che l’attività possa essere svolta presso una sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
Consulta la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.10.2016 


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