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Accertamento amministrativo e legittima cessazione di attività di cucina di ristorante per mancanza di canna fumaria
Non può considerarsi sufficiente la produzione in giudizio di una consulenza tecnica di parte circa lidoneità dellimpianto alternativo a sostituire le vie di fumo tradizionali, dovendosi esigere che laccertamento sia condotto nel procedimento amministrativo con le competenti autorità e concluso prima dellavvio dellattività imprenditoriale. Lo ha deciso il TAR Lazio con sentenza n. 10337/2016.
Il TAR Lazio, con Sentenza n. 10337/2016, ha deciso che non può considerarsi sufficiente la produzione in giudizio di una consulenza tecnica di parte (asseverazione di conformità) circa l’idoneità dell’impianto alternativo a sostituire le vie di fumo tradizionali, dovendosi esigere che l’accertamento sia condotto nel procedimento amministrativo con le competenti autorità e concluso prima dell’avvio dell’attività imprenditoriale.
Pertanto, il potere di controllo esercitato dall’ Amministrazione trova titolo nello svolgimento di una attività economica (somministrazione alimenti: cottura cibi) in assenza di requisiti oggettivi, ovvero di canna fumaria, ed in carenza di autorizzazione all’uso di impianto alternativo che asseveri l’idoneità dell’impianto medesimo sotto il profilo della sua “equipollenza” alla via di fumo tradizionale.
Consulta la Sentenza del TAR Lazio 17.10.2016 n. 10337
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