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Raccolta e trasporto di rottami ferrosi in forma ambulante
Con sentenza n. 23908/2016 in tema di raccolta e trasporto di rottami ferrosi in forma ambulante, la Corte di Cassazione delimita l'ambito di efficacia della deroga di cui all'art. 266 del D.Lgs. n. 152/2006 alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante ex D.Lgs 114/1998

Con la sentenza n. 23908 del 9 giugno 2016 in materia di raccolta e trasporto di rottami ferrosi in forma ambulante, al Corte di Cassazione, richiamando quanto già affermato sul fenomeno del "commercio ambulante di rifiuti", ha chiaramente delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice del merito; si esclude, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato D.Lgs. n. 114 del 1998.
Consulta la sentenza 9.6.2016 n. 23908 della Corte di Cassazione 


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