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Persona sottoposta a misura di prevenzione personale che guida con patente sospesa o non rilasciata
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell?arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Così ha disposto l?articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ?Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136?.www.polnews.it