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Accesso di animali in spiaggia: il divieto generalizzato è illegittimo se non prevede idonei spazi riservati
Illegittimo il divieto generalizzato di accesso degli animali sulle spiagge, quanto meno laddove il provvedimento che lo impone non preveda contestualmente lindividuazione di idonei spazi riservati. Lo sancisce il TAR Toscana con Sentenza n. 1276/2016
Con ordinanza sindacale di prescrizione sull’uso delle spiagge viene posto il divieto a “condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola, nei giorni di sabato e domenica" per tutta la durata della stagione balneare. Il provvedimento viene impugnato presso il TAR Toscana che accoglie il ricorso.
Innanzitutto il TAR richiama la Legge regionale 20/10/2009, n. 59 della Toscana (Norme per la tutela degli animali), per cui deve ritenersi illegittimo il divieto generalizzato di accesso degli animali sulle spiagge, quanto meno laddove il provvedimento che lo impone non preveda contestualmente l’individuazione di idonei spazi riservati.
Infatti, per il Tribunale Amministrativo Regionale deve ritenersi, secondo un’interpretazione logicamente plausibile e funzionale del provvedimento, che il divieto (che vale anche per le spiagge in concessione), possa essere derogato dalla facoltà (riconosciuta ai concessionari) di istituire, previa autorizzazione del Comune (e delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria), spazi delimitati e riservati “per l’accoglienza di animali domestici, mantenendo una distanza minima di 15 metri dalle concessioni confinanti quando presenti”. Ma, nel provvedimento in esame, tale possibilità costituisce una mera facoltà del singolo concessionario, in quanto insufficiente a compensare e legittimare il divieto imposto.
Consulta la Sentenza TAR Toscana 1.11.2016 n. 1276
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