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Omicidio colposo: responsabilità per condotta imprudente anche se altro conducente coinvolto non rispetta la precedenza
L'imputato è responsabile del reato di omicidio colposo aggravato per condotta imprudente anche se l'altro conducente coinvolto nel sinistro non aveva dato precedenza ex art. 145 C.d.S.: la velocità non adeguata, tenuto conto del limite imposto dalla segnaletica e dell'approssimarsi di intersezione, contribuisce in termini di causalità efficiente a provocare il sinistro in conseguenza del quale un terzo ha perso la vita. Lo conferma la Corte di Cassazione con Sentenza 50780/2016

Imputato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale ricorre in Cassazione. I giudici della Suprema Corte rigettano il ricorso in quanto ritengono confermato che l'imputato, con la propria condotta imprudente, aveva concorso a produrre l'evento mortale. Invero, la velocità non adeguata, tenuto conto del limite imposto dalla segnaletica verticale e dell'approssimarsi di intersezione, aveva contribuito in termini di causalità efficiente a provocare il sinistro in conseguenza del quale un terzo aveva perso la vita: una velocità inferiore o quantomeno corrispondente a quella massima consentita avrebbe evitato l'impatto tra i due veicoli o, quantomeno, avrebbe provocato un impatto meno violento e, quindi, dalle conseguenze meno gravi anche per l'altro conducente seppure questi aveva violato l'art. 145 C.d.S. impegnando ed attraversando l'area di intersezione in modo irregolare, omettendo di dare la precedenza (imposta dalla segnaletica orizzontale e verticale di Stop all'incrocio preannunciata, tra l'altro, 150 metri prima) ai veicoli marcianti sulla strada principale e, quindi, alla autovettura condotta dall'imputato.
Consulta il testo della sentenza n.50780 del 30.11.2016 della Corte di Cassazione

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