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Avventori rumorosi: legittima l'ordinanza sindacale di chiusura notturna anche senza rilievi fonometrici
Il Consiglio di Stato nel Parere n. 2381/2016 valuta la legittimità dell'ordinanza sindacale che aveva stabilito l'orario di chiusura di un bar alle ore 23.30 di tutti i giorni della settimana a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona limitrofa che avevano lamentato disturbi alla quiete perché in questo esercizio pubblico vi erano degli avventori rumorosi
Titolare di esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande ha impugnato l'ordinanza sindacale che aveva disposto il nuovo orario di chiusura del bar alle ore 23,30: l'ordinanza fa riferimento al fatto che il bar era situato presso l'impianto natatorio comunale e che i residenti della zona limitrofa avevano lamentato disturbi alla quiete, perché in questo esercizio pubblico vi erano degli avventori rumorosi sino a tarda ora.
Il Consiglio di Stato perviene alla conclusione che l'ordinanza era legittima anche in assenza di rilievi fonometrici: la natura del disturbo denunciato dai residenti è relativa al permanere di avventori nei pressi dell’esercizio. Non trattandosi dunque di rumori continui o con picchi sonori, come quelli derivanti ad esempio da macchinari, al Consigli di Stato non appare conferente il rilievo del ricorso che denuncia la mancata effettuazione di rilievi fonometrici per verificare l’eventuale superamento delle soglie di rumorosità previste dalla normativa di settore, tra cui la legge quadro sull'inquinamento acustico richiamata in ricorso.
Consulta la Sentenza del Consiglio di Stato 15.11.2016 n. 2381
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