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Accesso civico alle concessioni demaniali
Nessun accesso civico agli atti relativi alle concessioni demaniali. È quanto emerso dal parere espresso dal Garante della Privacy n. 179 del 2 ottobre 2019 in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un Comune. (continua)

Nessun accesso civico agli atti relativi alle concessioni demaniali. È quanto emerso dal parere espresso dal Garante della Privacy n. 179 del 2 ottobre 2019 in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un Comune. La valutazione dell?ostensione di dati personali nell?ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata anche nel rispetto dei principi indicati dall?art. 5 del GDPR, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un?interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati (si veda anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea e della giurisprudenza europea in materia). In tale quadro ? anche considerando che la richiesta di accesso aveva ad oggetto un considerevole volume di dati e informazioni personali riferiti a tutte le concessioni demaniali marittime di stabilimenti e chioschi riferite a un arco di tempo che copriva più di 19 anni (dal 2000) ? il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai dati personali contenuti nella documentazione richiesta e sopradescritti, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, poteva costituire un?interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, arrecando a questi ultimi, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite potevano essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall?art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

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