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Rifiuti industriali, Tari punitiva per le imprese

Con il via libera alla legge di delegazione europea 2018, l'Italia si prepara a recepire i nuovi indirizzi Ue in materia di rifiuti e ciò si tradurrà in una revisione al rialzo degli obiettivi di gestione. La raccolta dei rifiuti urbani è riservata agli enti locali, attraverso la Tari, che è a carico di famiglie e imprese. La gestione dei rifiuti industriali (rifiuti speciali) invece è lasciata al libero mercato. Quindi le imprese per poter gestire raccolta e trattamento dei loro rifiuti pagano altre imprese autorizzate a svolgere tali attività. Se sul fronte dei rifiuti urbani, i dati Ispra restituiscono un quadro in cui vi sono ampi margini di miglioramento (circa il 50% è destinato a riciclo o gestione della frazione umida), per i rifiuti industriali le imprese hanno già raggiunto percentuali elevatissime: circa l'80% di rifiuti è avviato a recupero di materia ed energia, minimizzando il conferimento in discarica. Per raggiungere tali traguardi, l'industria investe milioni di euro l'anno in attività di prevenzione, eco design e in tecnologie di abbattimento degli impatti sulle diverse matrici ambientali. C'è però un aspetto della gestione dei rifiuti che da ormai più di 20 anni rappresenta per le imprese un onere che si aggiunge alla gestione dei rifiuti industriali e spesso è motivo di contenzioso: l'assimilazione ai rifiuti urbani, con il relativo pagamento della Tari, di alcuni rifiuti prodotti dall'industria. Migliaia di euro pagati dalle imprese senza ritorni in termini di servizio né correlazione con il quantitativo di rifiuto conferito. La Tari in questi casi è considerata ingiustificata dalle imprese. I problemi sono aumentati con il pronunciamento della Cassazione (Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14038), che, con riferimento alla tassazione 2004-2009, quando non era in vigore la Tari ma la Tia (Tariffa di igiene ambientale), ha ritenuto corretta l'applicabilità della quota fissa della tariffa anche in caso di superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani. Tuttavia, il principio generale contenuto già nella Tia è che qualsiasi prelievo destinato alla copertura del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani si deve applicare solo sulle superfici imponibili che possono produrre rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani. Nella Tari il principio subisce un'evoluzione, nel senso che il prelievo si applica alle superfici non solo perché queste producono rifiuti urbani o speciali assimilati ai rifiuti urbani, ma perché questi ultimi si sono generati in misura prevalente rispetto ai rifiuti speciali non assimilati. In altre parole, le imprese pagano per un servizio di cui non usufruiscono perché tenute a rivolgersi al mercato per la gestione dei loro rifiuti. Peraltro, l'esclusione dalla Tari delle aree industriali è confermata in via interpretativa in due risoluzioni del Mef, del 2010 e 2014. Tuttavia, il quadro normativo attuale non consente alle imprese di operare in tranquillità e di programmare piani di investimento senza dover stanziare risorse maggiori destinate al pagamento della Tari. Il recepimento della nuova direttiva Ue sui rifiuti potrà essere un'opportunità, nella misura in cui esclude chiaramente, nell'introdurre la definizione di «rifiuto urbano», i «rifiuti della produzione». I mesi che ci separano dal recepimento (luglio 2020) ci vedranno impegnati a seguire i lavori per arrivare a un testo legislativo nazionale che fornisca elementi minimi di chiarezza. Confindustria ha sempre sostenuto che, in base alle norme statali, i Comuni non possono assoggettare a tassazione superfici in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati né assimilabili, che devono essere smaltiti dal produttore a proprie spese. È una questione centrale per evitare che importanti risorse delle imprese siano drenate ingiustamente dalla Tari anziché essere utilizzate per investimenti in progetti di economia circolare, digitalizzazione e ammodernamento degli impianti.
 

Claudio Gemme

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