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Commercio su aree pubbliche: lÂ’Authority chiede di rivedere i criteri di assegnazione delle concessioni
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso, con parere del 15.12.2016, opinione negativa nei confronti dei vigenti criteri per l’assegnazione dei posti per il commercio su aree pubbliche
In materia di commercio su aree pubbliche, il testo di riferimento è l’Intesa Stato-Regioni del 2012, che regola e norma le procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi. In caso di domande fra più concorrenti, il criterio prioritario di assegnazione rilevabile nell’Intesa è quello della “maggiore professionalità acquisita”, calcolata in base all’anzianità di servizio.
Intorno a questo punto ruota il Parere del 15.12.2016 dell’Authority, che si scaglia contro un sistema che di fatto potrebbe dissimulare un concordato rinnovo automatico delle concessioni, tanti sono i vantaggi che il sistema utilizzato correntemente assicura al prestatore uscente. La situazione che verrebbe a generarsi, si legge nel testo del parere ufficiale, sarebbe un mercato cristallizzato nel suo assetto passato, rendendo sostanzialmente impossibile l’ingresso di nuovi operatori e abbattendo la concorrenza. Il risultato, insomma, sarebbe quello di permettere ai vecchi commercianti di abbassare la qualità dell’offerta, operando in un mercato non concorrenziale.
Al contrario, l’Autorità consiglia di ridurre la durata delle concessioni (oggi un minimo di 9 anni, 7 per i mercati turistici) e modificare i criteri della loro assegnazione, che attualmente sembrano impedire un rinnovamento e un ricambio degli operatori e dei venditori a causa dell’enorme vantaggio assicurato a chi ha già occupato, negli anni passati, una zona per cui si ritrova a concorre: “i punti sopra richiamati, nel prevedere una durata eccessivamente lunga, predeterminata e rigida, oltre che nell’accordare preferenza agli operatori già presenti valorizzando in maniera eccessiva e prioritaria i requisiti di anzianità, si pongono in contrasto con l’art. 12 della Direttiva Servizi e con l’Art. 16 del D.Lgs n. 59/2010, secondo cui il titolo è rilasciato per una durata limitata e non (…) possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente (…)”.
Il documento si conclude con l’auspicio di modificare i documenti di riferimento, prestando particolare attenzione ai concetti di concorrenza e libero mercato. L'Autorità invita le amministrazioni locali a inviare le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate entro sessanta giorni dalla ricezione del Parere.
Consulta il Parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 15.12.2016
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