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Sequestro preventivo di animali domestici: lecito in quanto lanimale è cosa inerente al reato
La Cassazione conferma, con sentenza n. 54531/2016, il sequestro di tre cani che, con il loro incessante abbaiare, causavano fastidio al vicinato.
La sentenza in oggetto riguarda il sequestro di tre cani tenuti in cattive condizioni igieniche che, secondo i vicini, causavano cattivi odori e inquinamento acustico. Determinante per la conferma del sequestro, la possibilità di reiterazione del reato.
La Cassazione conferma, con sentenza n. 54531 del 22 dicembre 2016, il sequestro da parte della polizia giudiziaria, di tre cani che, con il loro incessante abbaiare, causavano fastidio al vicinato. Il reato rilevato è quello di disturbo al riposo delle persone ed è stata l’alta probabilità della sua ripetizione a giustificare il ricorso al sequestro preventivo. Quest’ultimo è applicabile in tutti quei casi in cui sia identificata una condotta irresponsabile del padrone o un carattere particolarmente nervoso dell’animale.
Sequestro di cani, le ragioni che lo rendono possibile
L’animale è considerato “oggetto del reato” e non “essere senziente”. Come si legge nel testo della sentenza non “è proponibile qualsivoglia equiparazione tra le esigenze lecite dell’uomo e quelle dell’animale, così da giungere addirittura a ritenere la condotta umana sproporzionata per essere l’interesse che la muove meno importante della garanzia di benessere dell’animale: gli uomini sono superiori agli animali, sono padroni degli animali e li utilizzano per le loro esigenze.”
Per quanto sopra esposto, il disagio causato dall’animale all’uomo viene prima di quello eventuale causato dal distacco della bestia dal suo padrone e prime dei sentimenti di quest’ultimo.
Corte di Cassazione, Sentenza n.54531 del 22.12.2016
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