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Demolizione di prefabbricati e case mobili: legittima la richiesta se l’opera non è utilizzata per un fine temporaneo
I giudici del TAR lombardo ricordano che il concetto di precarietà di un manufatto, presupposto fondamentale per determinare la necessità della sua demolizione, non è correlato alle sue caratteristiche costruttive ma, piuttosto, alle funzioni che lo stesso è chiamato a realizzare
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2495 del 29 dicembre 2016, prende in esame il ricorso a una ordinanza di demolizione nei confronti di una casa prefabbricata su ruote, occupante una superficie di circa 135 metri quadri. Il proprietario del manufatto sostiene che, a causa del carattere temporaneo e precario dell’abitato, non sia necessaria alcuna autorizzazione edilizia al suo posizionamento. Perciò la richiesta di demolizione non sarebbe legittimata.
Di difforme opinione è il giudice del tribunale regionale. Egli ricorda che per poter stabilire il carattere di precarietà e temporaneità di una costruzione è necessario verificarne la destinazione funzionale, il fine per il quale la stessa è stata posizionata o eretta. Sono considerate temporanee solo le opere facilmente rimovibili che mirano a soddisfare esigenze oggettivamente passeggere, destinate a essere rimosse in un tempo breve. Insomma la precarietà di un’opera edilizia è da valutarsi in relazione alla sua destinazione d’uso e non alle sue modalità di costruzione.
Nel caso in questione, sebbene il prefabbricato sia effettivamente facilmente trasferibile altrove, il suo uso continuativo come abitazione e gli 11 anni trascorsi dal momento in cui è stato posato nel luogo in cui tuttora si trova, legittimano la richiesta di demolizione da parte del comune. La destinazione d’uso dell’opera infatti, come è stato accertato anche grazie ai sopralluoghi svolti sul posto dalla Polizia Locale, non è temporanea né precaria.
Consulta la sentenza TAR Lombardia, n. 2495, del 29.12.2016
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