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Il repertamento delle fonti di prova

In gergo giuridico, reperto č un oggetto rinvenuto in una attivitā di indagine sistematica. Da qui il termine repertare: vale a dire l?azione di rendere ritrovabile un oggetto che attiene ad una attivitā d?indagine svolta e di renderlo disponibile per il procedimento. Si tratta, quindi, di quella attivitā specificamente affidata alla PG dall?art. 55 c.p.p., che consente di ?annullare? l?arco temporale che intercorre tra il momento del ritrovamento della fonte di prova ed il momento in cui questa viene ammessa al dibattimento per essere sottoposta a processo di falsificazione.

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