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Revisione della patente di guida: anche a un anno dal sinistro la richiesta è giustificata se insorge il ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici
Lo chiarisce il TAR Veneto con la sentenza n.9 del 9.1.2017, riguardante il caso di un incidente occorso fra una automobilista e uno scooterista in corrispondenza di uno stop

Il lasso temporale che decorre fra il sinistro e l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida non interferisce con la finalità preventiva dello stesso. Il solo trascorrere del tempo, anche in assenza di ulteriori sinistri causati dall’automobilista, non permette di desumere la permanenza dei requisiti necessari alla guida.

Il caso preso in esame dal TAR Veneto è quello di una automobilista che, dopo essersi regolarmente fermata allo stop, si inseriva nella strada principale senza scorgere uno scooter che sopraggiungeva nel frangente. Dopo l’inevitabile scontro, le dichiarazioni rilasciate dei due autisti coinvolti lasciano poco spazio a dubbi sulla natura dell’incidente: “ho sentito un colpo nella parte sinistra della mia auto” e “mi sono trovato improvvisamente un’auto in mezzo alla strada” sono testimonianze che fanno propendere per la messa in atto di una manovra imprevedibile e avventata.

Poco importa anche che la conducente si sia effettivamente fermata allo stop. A determinare l’incidente sarebbe stata proprio l’imperizia della donna nel ripartire e nell’inserirsi nella carreggiata, manovra che sarebbe stata eseguita senza le necessarie condizioni di sicurezza.

Provvedimento revisione patente: quando è possibile richiederlo e con quali finalità?

Il tribunale regionale ricorda la finalità che muove il provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma 1 C.d.S., che non è sanzionatoria o punitiva e non prevede l’accertamento della violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Piuttosto tale misura è adottata in presenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, anche alla luce dell’ampia discrezionalità lasciata all’Amministrazione in materia, in funzione di prevenzione e di tutela di beni costituzionalmente rilevanti, quali la sicurezza stradale e la connessa incolumità pubblica.

Consulta la Sentenza TAR Veneto n. 9 del 9.1.2017


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