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Mancanza di segnaletica stradale: il Comune ha colpa in caso di sinistro?
In seguito a un incidente stradale avvenuto su un tratto di strada privo di segnaletica, possiamo ipotizzare che la responsabilità sia dell’amministrazione comunale?
Il caso preso in esame dalla Cassazione, con la Sentenza n. 1289 del 19.1.2017, riguarda un sinistro avvenuto fra un motociclo (il cui conducente è morto nella circostanza) e un’autovettura. La collisione fra i due mezzi sarebbe avvenuta in corrispondenza di un’intersezione fra due via di pari gerarchia non regolate da alcuna segnaletica, né orizzontale né verticale.
I congiunti del deceduto presentano ricorso contro il risarcimento del solo 50% del danno, stabilito dal tribunale, sostenendo che il presupposto concorso di colpa fra i due soggetti coinvolti non sussista. Parte della responsabilità sarebbe infatti da attribuirsi al Comune proprietario della strada, reo di non aver previsto alcun tipo di segnaletica che regolasse il diritto di precedenza a quell’incrocio.
Diverso è però il parere dei giudici, secondo i quali la mancata apposizione della segnaletica non crea alcuna situazione di contrasto e non configura una responsabilità effettiva dell’amministrazione che:
“La pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un'ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.”
Insomma a meno che non ci si trovi di fronte a insidie o pericoli nascosti e non prevedibili il Comune può omettere di apporre segnaletica stradale, senza che questo comporti una sua responsabilità, con conseguente obbligo di risarcimento, in caso di sinistro. Laddove manchi il segnale, è necessario che gli automobilisti facciano riferimento alle norme del Codice della Strada che sono sufficienti a regolare la circolazione e a garantire l’assenza di inconvenienti. Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.
Consulta la Sentenza n. 1289 del 19.1.2017
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