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Motivi ostativi al rilascio porto d'armi: furto aggravato e alterazione di arma da fuoco
Con la Sentenza n. 107/17 il Consiglio di Stato ricorda che, al fine di prevenire problemi di ordine pubblico, la giurisprudenza amministrativa ha ampio potere discrezionale nel rifiutare la concessione del porto dÂ’armi
Detentore di porto d’armi dal 1965, si vede rifiutare il rinnovo in seguito a alcuni episodi che hanno, se non cancellato, quanto meno incrinato la sua affidabilità che deve essere totale per garantire la licenza. L’uomo negli ultimi anni è stato accusato di furto aggravato (procedimento penale archiviato per mancanza di querela) e di alterazione di arma per aver installato un silenziatore artigianale su una Beretta calibro .22 (per la quale deteneva illegalmente anche 111 munizioni non dichiarate).
Sulla base dei fatti sopra esposti il Questore, conscio dell’archiviazioni di entrambi i procedimenti penali, ha comunque ritenuto che ”i fatti riportati risultano sufficientemente delineati per consentire all’Autorità di Pubblica sicurezza di valutarli autonomamente e indipendentemente dall’esito in sede penale”.
Considerata la finalità preventiva dei provvedimenti suddetti, non è necessario né un comprovato abuso né fatti di rilevanza penale per motivare la non concessione del porto d’armi: é sufficiente infatti che il soggetto dia prova di poter abusare delle armi o di non essere affidabile in tal senso. Va da sé che essere colti in flagrante durante un atto di furto o predisporre le armi con un silenziatore artigianale non dichiarato sono ottime ragioni di rifiuto. La non rilevanza penale dei fatti non è significativa nella valutazione.
Nemmeno rileva il lasso di tempo trascorso fra i fatti contestati e la richiesta di rinnovo. Nel merito il Consiglio precisa che, seppur distanti nel tempo, gli episodi sono comunque precedenti all’ultimo rinnovo e quindi non potevano essere presi in considerazione in quella circostanza.
Da qui deriva il respingimento del ricorso e il conseguente definitivo rifiuto alla richiesta di concessione del porto d’armi.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 107 del 16 gennaio 2017
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