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Strumenti di controllo della velocità dinamici: non è necessario dare l’avviso della rilevazione
La Sentenza n. 1023/2016 del Tribunale ordinario di Rovigo è la prima in Italia a riguardare il rilevamento dinamico della velocità e la normativa che ne regola l’utilizzo

Gli autovelox installati all’interno dell’abitacolo delle auto della Polizia Municipale stanno diventando una presenza usuale sulle strade italiane. A ulteriore prova di ciò arrivano i primi ricorsi ai verbali d’accertamento d’infrazione prodotti con tale strumento, e di conseguenza le prime sentenze dei tribunali.

Il caso: controricorso a verbale di accertamento

Il caso preso in esame è quello di un controricorso in merito a un verbale di accertamento di infrazione, annullato dal giudice di prime cure. L’amministrazione comunale, nel richiedere che la sentenza sia riformata, sostiene fra l’altro:


Le argomentazioni dell’appellante convincono il giudice. In particolare riguardo alla succitata violazione della privacy si precisa che, in tema di videosorveglianza, il Garante con il provvedimento emesso in data 8 aprile 2010 ha indicato come modalità di informativa “gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti)” e nel caso in questione il comune ha ottemperato all’obbligo.

Riguardo alla presegnalazione invece, la sentenza precisa che il decreto ministeriale 15 agosto 2007, all’art. 3, esclude dal novero degli strumenti di rilevazione della velocità per cui si applica l’obbligo di presegnalazione tutti i dispositivi installati a bordo di autoveicoli e utilizzati in maniera dinamica. Appare evidente, conclude la sentenza, “che nella dizione dinamico debba ritenersi ricompreso ogni strumento di rilevazione non statico, sia che la rilevazione avvenga da terga “ad inseguimento” sia che essa avvenga frontalmente.”

Consulta la Sentenza n.1023 del Tribunale Ordinario di Rovigo, pubblicata il 22.11.2016 


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