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Sinistri stradali: farsi trasportare da un autista in stato di ebbrezza non comporta una responsabilità del passeggero
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1295 pubblicata il 19.01.2017, esamina il caso di un sinistro stradale avvenuto fra due auto, la cui responsabilità è stata data in toto a uno dei due autisti. Costui ricorre al fine di ridurre il quantum risarcitorio dovuto per il decesso delle due persone sull’altra auto
Gli ermellini esaminano il caso di un sinistro stradale fra due auto i cui autisti erano entrambi in stato di ebbrezza. Il ricorrente, a cui è stata attribuita l’intera responsabilità dell’incidente poiché “ad una velocità altamente superiore a quella stabilita per quel tratto di strada aveva invaso repentinamente tutta la corsia” opposta a quella di provenienza, tenta di ridurre il risarcimento dovuto ai famigliari dei passeggeri dell’altra auto (entrambi deceduti in seguito allo schianto) ricorrendo in Cassazione.
Fra gli altri motivi di ricorso, rileviamo:
Dal punto di vista logico, il danneggiato (in questo caso il passeggero deceduto nel sinistro) condivide con l’altro parte della responsabilità se compie (o omette di compiere) qualche atto che si inserisce nella serie di cause che provoca l’evento dannoso. Il caso tipico è quello di chi rimanga coinvolto in un incidente stradale senza aver allacciato le cinture di sicurezza.
Questo è però il caso di chi violi norme giuridiche. Il caso di chi invece si mette in situazioni di pericolo senza infrangere alcuna legge, ma soltanto andando contro alla prudenza comune, è meno immediato. Considerazioni dal punto di vista materiale potrebbero portare a ritenere ogni passeggero responsabile dell’eventuale sinistro in cui dovesse rimanere coinvolto, poiché salendo in auto si è posto liberamente in connessione causale con il fatto. Dal punto di vista giuridico però è evidente che questa non possa essere la soluzione, poiché deve sussistere un fatto colposo per determinare un concorso di responsabilità. In qualche modo il passeggero deve aver preso parte ai fatti che hanno cagionato il danno.
L’argomentazione dei giudici prosegue sino a determinare due soluzioni ragionevoli e compatibili. La prima riguarda la natura del reato di guida in stato di ebbrezza. Gli ermellini ricordano che non sempre il superamento del tasso alcolico legale è percepibile in maniera chiara ed evidente e, in questo caso, non è stata fornita alcuna prova che il passeggero fosse a conoscenza dello stato dell’autista che lo trasportava. Ne discende che farsi trasportare da una persona ubriaca non configura un concorso di reato, a meno che non ci siano prove evidenti e tangibili del suo stato di ebbrezza.
Inoltre nel caso in questione il sinistro si è svolto con modalità che hanno permesso di attribuire la responsabilità a un solo conducente. Ora, che al passeggero dell’auto debba essere riconosciuto un risarcimento deteriore (a causa di un ipotetico carico di responsabilità) rispetto a quello di chi guida non è sostenibile.
Sentenza n. 1295 del 19.01.2017, Corte di Cassazione
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