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Art. 383 Reg. C.d.S.:in caso di convenzione fra più comuni è necessario riportare sul verbale emesso fuori dai propri limiti territoriali gli estremi dei documenti che provano l’accordo
Questo è quanto sancito dal Giudice di pace di Milano con la Sentenza n. 145 del 9.1.2017, che annulla 29 verbali redatti all’interno dell’aeroporto di Linate, situato fra i due comuni di Linate e Segrate
Il caso è il seguente: il Comune di Milano ha stretto, in data 29 febbraio 2012, una convenzione con i Comuni limitrofi di Linate e Segrate, che ha stabilito l’assegnazione dell’incarico riguardante l’accertamento delle violazioni al C.d.S., commesse all’interno dell’aeroporto di Linate, all’amministrazione meneghina. A motivazione della delega la disparità di mezzi e possibilità a disposizione della Polizia Municipale milanese, rispetto a quelli degli altri Comuni convenzionati.
In seguito a un ricorso, riguardante una serie di verbali redatti nell’area succitata e secondo le modalità sopraesposte, il Giudice di Pace ha disposto per l’accoglimento e il conseguente annullamento degli accertamenti eseguiti.
Stanti alcune eccezioni previste e già trattate su queste pagine, il verbale non può omettere l’indicazione del luogo esatto in cui si è accertata la violazione (ai sensi dell’art. 383 Regolamento C.d.S.). I verbali oggetto del ricorso si riferiscono al Comune di Milano, geograficamente estraneo all’aeroporto di Linate. Tanto basta secondo il giudice per accogliere il ricorso.
Inoltre, la sentenza insiste sulla necessità di chiarire, in sede di accertamento di infrazione, per quale motivo la Polizia Municipale di Milano sarebbe autorizzata ad operare sul territorio di altri comuni, in ambito extraterritoriale. Nel caso specifico sarebbe stato necessario riportare in verbale traccia della convenzione vigente fra i tre comuni, a tutela del diritto di difesa del trasgressore.
Consulta la Sentenza n. 145 del 9.1.2017 del Giudice di Pace di Milano
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