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Alcoltest: non è sufficiente una rilevazione sballata per provare il malfunzionamento dell’apparecchio in sede legale
La Cassazione, con Sentenza n. 4573 del 31.1.2017, esamina un caso di ricorso contro una condanna per guida in stato dÂ’ebbrezza. LÂ’imputato sostiene che lÂ’apparecchio utilizzato per le rivelazioni fosse mal funzionante, portando come prova unÂ’incongruenza i due tassi alcolemici registrati
Tiene banco la lotta contro l’alcool sulle strade italiane. A pochi giorni dalla consegna del Tapiro d’Oro al ministro Delrio, giustificato dalle difficoltà che il dicastero dimostra nel fornire etilometri tarati ed efficienti alle forze di polizia, arriva una interessante sentenza in merito.
Il caso è questo: un uomo, condannato per guida in stato d’ebbrezza, rileva una curiosa incongruenza fra le due misurazioni del tasso alcolemico a cui si è sottoposto. La seconda infatti ha fatto riportare un tasso alcolico maggiore rispetto alla prima e ciò, nell’opinione del ricorrente, dimostra un malfunzionamento dell’apparecchio.
I giudici di Piazza Cavour ricordano che è onere della difesa provare vizi ed errori di strumentazione, che renderebbero legittimo pensare a un malfunzionamento in sede di accertamento. L’anomalia rilevata dall’imputato in questo caso, giustificata additando la presunta incongruenza fra le due rivelazioni, non basta a provare la sua versione dei fatti. Inoltre è cosa nota, riguardo all’assorbimento dell’alcol nel sangue, che questo raggiunga il suo massimo circa un’ora dopo l’avvenuta assunzione dell’alcolico. Questo spiega perché la seconda rilevazione possa dare un risultato maggiore rispetto alla prima senza che questo provi alcunché dal punto di vista del corretto funzionamento dello strumento.
Consulta la Sentenza n. 4573 del 31.1.2017 della Corte di Cassazione
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