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Detenzione di animali in modo improprio
Integra la violazione dell’art. 727 cod. pen la detenzione di animali in modo improprio.
Secondo la Corte di Cassazione III Sez.Pen. n.14734 del 4 aprile 2019 è stato ripetutamente chiarito che la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, specificando che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà , ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione prendendo in considerazioni situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d'aria. (continua)
Integra la violazione dell?art. 727 cod. pen la detenzione di animali in modo improprio
Secondo la Corte di Cassazione III Sez.Pen. n.14734 del 4 aprile 2019 è stato ripetutamente chiarito che la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, specificando che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione prendendo in considerazioni situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d'aria.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva posto in evidenza come agli animali, per la lunghezza delle unghie, era impedita o, comunque, resa particolarmente difficoltosa la deambulazione, tanto che uno di essi non riusciva neppure ad alzarsi dal camion ove si trovava, esponendoli a grossi rischi durante l?alpeggio, dovendosi muovere su un terreno che non è piano.
Ciò posto, ha rilevato la Corte, la detenzione in tali condizioni, indipendentemente dalla conduzione o meno degli animali all?alpeggio, deve ritenersi certamente incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, considerando che la eccessiva lunghezza delle unghie, rendendo difficoltosa per l?animale anche la semplice deambulazione ed in un caso, rendendogli impossibile lo stare in piedi, lo costringe a posture innaturali che, peraltro, incidono sul requisito essenziale della stabilità, assicurata, nei quadrupedi, dalla particolare sequenza dei movimenti delle zampe e non può dirsi che una simile condizione sia solo innaturale e non anche produttiva di gravi sofferenze, dovendosi intendere, come tali, non necessariamente quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti. Ne consegue che anche la detenzione di un animale in condizioni tali da costringerlo ad un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o dal mantenere una posizione eretta e stabile, integra la violazione dell?art. 727 cod. pen.
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