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Qualifica di agente di pubblica sicurezza
A seguito di condanna a pena detentiva ex art. 444 c.p.p., per delitto non colposo, il Prefetto del tutto legittimamente può revocare la qualifica di agente di pubblica sicurezza: ciò in quanto la sentenza penale ?patteggiata? possiede, infatti, tutti i requisiti per essere equiparata ad una sentenza di accertamento della responsabilità penale, ed è pertanto idonea alla revoca per il venir meno del requisito. La sussistenza del precedente penale, ancorché comminato con il rito del patteggiamento, costituisce un oggettivo motivo ostativo al riconoscimento della qualifica di agente di P.S. per evidente identità di ratio (trattandosi in questa sede, a fortiori, non della revoca di un qualità, ma dell?accertamento preliminare al suo riconoscimento).www.polnews.it