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A causa di un malore provoca un incidente stradale. Lecito richiedere la revisione dell’idoneità tecnica alla guida?
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 678 del 15.2.2017, esamina il caso di un uomo che ha perso conoscenza mentre si trovava alla guida della sua auto e provocava nel frangente un sinistro stradale. Costui ricorre contro il provvedimento di revisione della patente
È lecito disporre la revisione della patente di chi, a causa di una grave patologia, ha un malore e provoca un incidente d’auto? No, almeno secondo il Consiglio di Stato che esamina il caso con la Sentenza n. 678 del 15.2.2017.
È accertato, e non oggetto di contestazione, che il sinistro sia stato provocato da una patologia cardiaca. L’uomo, svenuto alla guida, non aveva nemmeno accennato una frenata e si era scontrato frontalmente con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta.Nei mesi successivi al fatto, egli si sottoponeva a intervento chirurgico di plastica mitralica, che ne garantiva la piena guarigione (come testimoniato dalle diagnosi successive).
Dopo essere già stato sottoposto a test di natura psico-fisica, viene richiamato anche per test indagatori dell’idoneità tecnica. Questi, secondo il Consiglio di Stato, non sono adeguatamente motivati. La causa patologica del sinistro è infatti stata rimossa dall’intervento, ed è quindi eccessivo chiedere la revisione tecnica della patente a distanza di due anni dal sinistro e dopo la risoluzione del problema medico.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 678 del 15.2.2017
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